CNR-GNDCI-Old-statute

GRUPPO NAZIONALE PER LA DIFESA DALLE CATASTROFI IDROGEOLOGICHE

del
Consiglio Nazionale delle Ricerche

STATUTO

 

VISTA la Legge 24 febbraio 1992 n. 225, relativa all'istituzione del servizio Nazionale della Protezione Civile;

VISTO il decreto del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 10 febbraio 1993 relativo all'individuazione e disciplina dell'attività dei Gruppi Nazionali di ricerca scientifica;

VISTO in particolare l'art. 4 di tale decreto che, ferme restando le norme relative all'organizzazione dei Gruppi Nazionali contenute nei rispettivi decreti di costituzione, prevede che eventuali modifiche possano essere apportate a tali norme, su proposta del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

VISTA la convenzione per l'attività di ricerca e di consulenza tecnico-scientifica in favore del Dipartimento della Protezione Civile in materia di rischio idrogeologico stipulata in data 23.06.1993 tra il CNR e il Dipartimento della Protezione Civile;

VISTO il decreto interministeriale in data 12 dicembre 1984 relativo alla costituzione presso il CNR del Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche;

VISTA la nota n. 156597 del 14.12.1993 del Consiglio Nazionale delle Ricerche con cui è stata trasmessa la proposta di un nuovo statuto del Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche;

CONSIDERATA l'opportunità di apportare integrazioni e modifiche al citato decreto del 12 dicembre 1984;

DECRETA

ART. 1

Il Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche d'ora in poi indicato come il Gruppo, costituito ai sensi dell'art. 1 del decreto 10 febbraio 1993, presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, d'ora innanzi indicato come CNR, opera quale Gruppo operativo del Dipartimento della Protezione Civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ad esso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i Progetti Finalizzati del CNR, tenendo tuttavia presente la peculiarità organizzativa dei Gruppi. Ai fini della gestione amministrativa si applicano le norme per l'amministrazione e la contabilità del CNR stesso.

ART. 2

Il Gruppo ha i seguenti compiti:
  1. Provvede a sviluppare interdisciplinari coordinate, indirizzate all'acquisizione e al miglioramento delle conoscenze scientifiche, anche attraverso indagini areali, necessarie nel settore della difesa dalle inondazioni, dalle frane, dal depauperamento quantitativo e qualitativo della risorse idriche sotterranee, dall'erosione costiera;
  2. fornisce consulenza scientifica e tecnica nel settore del rischio idraulico-geologico (rischio di inondazione e/o depauperamento delle risorse idriche sotterranee, di erosione costiera) ai Ministri interessati, ai Servizi dello Stato, alle autorità regionali ed agli Enti locali, con particolare riferimento ai programmi nazionali di protezione civile per la previsione e prevenzione (art. 4 legge 225/92) e dell'educazione delle popolazioni esposte ai rischi di cui sopra (art. 6 legge 225/92);
  3. assicura la gestione delle azioni di intervento scientifico in occasione di emergenza idraulico-geologiche a completamento e nell'ambito delle iniziative del Dipartimento della Protezione Civile;
  4. formula proposte in merito a specifici programmi di ricerca finalizzata;
  5. mantiene i collegamenti con le analoghe iniziative di ricerca degli altri Paesi, promuovendo un interscambio di esperienze internazionali in questo settore.

ART. 3

Il Gruppo agisce sulla base di elaborati per obiettivi e linee di ricerca che tengono conto delle scelte prioritarie determinate dalla necessità nel campo della difesa dalle catastrofi idrogeologiche ed anche sulla base di specifiche richieste del dipartimento.

Ai programmi del Gruppo partecipano unità di ricerca coordinate provenienti delle università, dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici e privati di ricerca, dalle imprese e da altri esperti della materia.

ART. 4

Organi del Gruppo sono:

 

ART. 5

Il quadro delle linee di ricerca è il seguente:
  1. previsione e prevenzione degli eventi idrogeologici estremi e loro controllo;
  2. previsione e prevenzione degli eventi franosi a grande rischio;
  3. valutazione del rischio idraulico-geologico e zonazione;
  4. valutazione degli acquiferi e della loro vulnerabilità;

Tali linee di ricerca possono essere aggiornate e/o modificate in base alle esigenze del settore. Gli aggiornamenti e le modifiche sono proposte dal Presidente del CNR, su parere del Comitato Nazionale di Consulenza per le Scienze Geologiche e Minerarie, sentito il Consiglio Scientifico del Gruppo, ai Ministri competenti.

Ad ogni linea di ricerca è preposto un responsabile. L'incarico di responsabile della linea è incompatibile con tutte le altre posizioni indicate all'art. 7.

ART. 6

Il Consiglio Scientifico ha la responsabilità dell'indirizzo scientifico del Gruppo ed esprime pareri:
  1. sui programmi di attività del Gruppo con i relativi piani si spesa;
  2. sull'individuazione delle unità di ricerca afferenti alle linee di ricerca del Gruppo;
  3. sulla relazione annuale in ordine all'attività svolta dal Gruppo nell'anno precedente, corredata da un rendiconto sull'impiego dei fondi avuti a disposizione nello stesso periodo, nonché sull'attività dell'anno successivo, con i relativi preventivi di spesa;
  4. sull'organizzazione e funzionamento del Gruppo, nonché sui criteri per la utilizzazione del personale e sul conferimento degli incarichi di ricerca o di collaborazione tecnica e sulle proposte di eventuali assunzioni di cui al successivo art. 11;
  5. sulle proposte circa la utilizzazione dei fondi ripartiti in:

Il Consiglio indica inoltre una rosa di nominativi tra cui verranno scelti del CNR i responsabili di linea nonché il Presidente del Gruppo.

Gli atti relativi ai punti sopraelencati sono approvati dai competenti organi CNR, secondo le norme legislative e regolamentari del CNR stesso.

Gli atti di cui alle lettere a), b), c), nonchè il nominativo del Presidente del Gruppo proposto, vengono trasmessi, dopo l'approvazione del CNR, al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e al Dipartimento della Protezione Civile.

ART. 7

Il Consiglio Scientifico è composto:
  1. dal Presidente del Gruppo;
  2. dai Direttori degli Istituti di Ricerca per la protezione idrogeologica del CNR di Cosenza, Padova, Perugia, Torino;
  3. dai Responsabili delle linee di ricerca del Gruppo indicati all'art. 5;
  4. da un componente del Comitato Nazionale di Consulenza per le Scienze Geologiche e Minerarie del CNR;
  5. da un rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
  6. da un rappresentante del Dipartimento della Protezione Civile;
  7. dal Capo Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali o da un Direttore di Servizio da lui delegato;
  8. da due esperti indicati dal Comitato Nazionale di Consulenza per le Scienze Geologiche e Minerarie del CNR.

Il Consiglio Scientifico è presieduto dal Presidente del Gruppo.

Alle riunioni del Consiglio Scientifico possono essere invitati esperti esterni o rappresentanti delle Amministrazioni interessate all'attività del Gruppo.

ART. 8

Il Consiglio Scientifico dura in carica tre anni. Esso si riunisce di regola tre volte l'anno e, in via straordinaria, quando lo ritiene opportuno il Presidente ovvero ne faccia istanza almeno un terzo dei componenti.

Le riunioni del Consiglio Scientifico sono convocate dal Presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione del Consiglio Scientifico, contenente l'ordine del giorno della riunione, è notificato otto giorni prima della riunione stessa.

Le deliberazioni del Consiglio Scientifico sono adottate con la maggioranza della metà più uno dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali delle riunioni del Consiglio Scientifico sono redatti dal Segretario di seduta e vengono inviati a tutti i componenti il Consiglio Scientifico.

Le spese relative al funzionamento del Consiglio Scientifico del Gruppo come anche quelle relative al funzionamento della Giunta esecutiva, sono a carico della dotazione del Gruppo.

ART. 9

Il Presidente del Gruppo ha la responsabilità del funzionamento del Gruppo.

Il Presidente:

  1. predispone gli atti di cui al precedente art. 6, da sottoporre al Consiglio Scientifico, anche attestando la congruità dei finanziamenti proposti;
  2. sovraintende e coordina lo svolgimento dei programmi di ricerca ed assicura che i programmi stessi vengano realizzati secondo le linee progettuali approvate;
  3. cura la promozione dell'informazione per la diffusione dei risultati e l'organizzazione di seminari e convegni;
  4. esercita le competenze amministrative dei direttori dei progetti finalizzati del CNR, pur tenendo conto di quanto detto all'art. 1;
  5. esercita le competenze di funzionario delegato ai sensi e per gli effetti del DPR 696/1979 e delle successive norme interne di attuazione del CNR.

Il Presidente è reintegrato degli oneri direttamente sostenuti e opportunamente documentati per l'esercizio delle proprie funzioni, nei limiti e con le modalità della vigente normativa in materia di trasferte di cui al DPR n. 411/76 e successive modificazioni e non ha l'obbligo di residenza presso la sede del Gruppo.

ART. 10

Per il coordinamento e la gestione delle emergenze, è costituita una Giunta esecutiva composta del Presidente del Gruppo, dai Direttori delle strutture di ricerca indicati nei punti 2, 6 e 7 e dai responsabili delle linee di ricerca di cui all'art. 5.

La Giunta è convocata dal Presidente del Gruppo e riferisce periodicamente sul suo operato al Consiglio Scientifico.

ART. 11

Ove per l'espletamento dell'attività del Gruppo occorra altro personale, oltre a quello di cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, questo potrà essere messo a disposizione del Gruppo stesso, anche a seguito di assunzioni disposte ai sensi dell'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il Gruppo può anche proporre di effettuare assunzioni di personale a contratto a termine (art. 23 del DPR 171/91) e di bandire borse di studio a carico dei propri finanziamenti (art. 21 del Regolamento Borse di studio approvato con DP CNR, n. 11818 del 25.11.1991, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n, 305 del 31.12.1991).

ART. 12

I rapporti tecnici delle singole unità di ricerca e la documentazione nominativa del lavoro svolto dal personale scientifico e tecnico dovranno essere conservati nell'archivio della segreteria del Gruppo.

ART. 13

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano, ai fini del funzionamento del Gruppo, le norme legislative e regolamentari in vigore per il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

ART. 14

Norma transitoria e finale

Per il primo triennio di vigenza dello Statuto sarà Presidente del Gruppo il prof. Lucio Ubertini.

Per i responsabili di linea di cui all'art. 5, valgono le designazioni effettuate dal CNR utilizzando le rose di esperti proposte dai Consigli Scientifici da riunione, in modo da consentire la pronta attivazione del Gruppo all'atto dell'approvazione del nuovo Statuto.

Per gli esperti di cui all'art. 7, valgono le designazioni effettuate dal CNR.



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