MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE 
PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Istituzione del Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche

 

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

di concerto con

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

ed

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito con legge 24 luglio 1984, n. 363, con il quale il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, è autorizzato ad istituire il Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche;

Ravvisata l'esigenza di dare attuazione alla suddetta norma;

DECRETA

ART. 1

E' istituito a decorrere dalla data del presente decreto, presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, per la durata di due anni, il Gruppo Nazionale per la Difesa dalle catastrofi Idrogeologiche.

Il Gruppo ha i compiti di:

A) promuovere e sviluppare ricerche interdisciplinari coordinate, indirizzate all'acquisizione ed al miglioramento delle conoscenze scientifiche necessarie nel settore della difesa dalle inondazioni e dalle frane, con particolare riferimento ai temi che formano oggetto delle linee di ricerca elencate nel successivo art. 2;

B) fornire consulenza scientifica e tecnica nel settore del rischio idraulico-geologico ai Ministeri interessati, alle autorita' regionali ed agli enti locali, con particolare riferimento ai problemi di protezione civile e di educazione delle popolazioni esposte al pericolo di inondazioni e frane;

C) assicurare il coordinamento delle azioni di intervento scientifico in occasione di eventuali inondazioni e frane;

D) formulare proposte in merito a specifici programmi di ricerca;

E) formulare proposte in merito a normative e provvedimenti atti alla prevenzione e previsione;

F) mantenere i collegamenti con gli organismi pubblici preposti alla gestione del territorio e, in particolare, assicurare il coordinamento con le attività di carattere scientifico relative alla pianificazione dei bacini idrografici;

G) mantenere i collegamenti con le analoghe iniziative di ricerca degli altri Paesi, promovendo un interscambio di esperienze internazionali in questo settore.

Le attività del Gruppo, per quanto riguarda la cartografia normale e tematica ed il telerilevamento, saranno svolte d'intesa con l'Istituto Geografico Militare.

ART. 2

Il Gruppo è costituito da unità di ricerca coordinate, composte da operatori scientifici e tecnici provenienti da università, enti pubblici e privati di ricerca e da esperti della materia che sviluppano specifiche linee di ricerca finalizzate al conseguimento degli obbiettivi del Gruppo.

ART. 3

Organi del Gruppo sono:

il consiglio scientifico;

il direttore.

ART. 4

Il quadro delle linee di ricerca e' il seguente:

a) previsione e prevenzione di eventi idrologici estremi e loro controllo;

b) prevenzione e previsione di eventi franosi a grande rischio;

c) valutazione del rischio idraulico-geologico e zonazione; strategie di intervento per la mitigazione degli effetti degli eventi estremi;

d) valutazione della vulnerabilità degli acquiferi.

ART. 5

Il consiglio scientifico:

a) ha le responsabilità del funzionamento del Gruppo e ne risponde al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;

b) predispone i programmi di attività del Gruppo con i relativi piani di spesa;

c) predispone annualmente una documentata relazione sull'attività svolta dal Gruppo nell'anno precedente, corredata da un rendiconto sull'impiego dei fondi avuti a disposizione nello stesso periodo, nonché sull'attività futura con i relativi preventivi di spesa. Tale relazione e' presentata al presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche che ne trasmette copia al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro per il coordinamento della protezione civile con le osservazioni e valutazioni dei competenti organi del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

d) provvede in merito alla organizzazione ed al funzionamento del Gruppo e indica i criteri per l'utilizzazione del personale.

ART. 6

Il consiglio scientifico e' nominato co decreto del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, ed e' composto:

1) dal direttore

2-5) dai quattro responsabili delle linee di ricerca di cui all'art. 4 ;

6) da un rappresentante del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;

7) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

8) da un rappresentante del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

9) da un rappresentante della conferenza Stato-regioni;

10-12) dai direttori degli istituti di ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Perugia, Torino e Cosenza;

13) dal direttore dell' Istituto Geografico Militare;

14) dal direttore del servizio idrografico del Ministero dei lavori pubblici;

15) dal direttore dell' Istituto per la fisica dell'atmosfera del Consiglio nazionale delle Ricerche;

16) dal presidente del gruppo nazionale di coordinamento di idraulica del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

17) dal presidente del gruppo nazionale di coordinamento di ingegneria geotermica del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Il consiglio scientifico e' presieduto dal direttore.

Alle riunioni del consiglio scientifico possono essere inviati esperti esterni o rappresentanti delle amministrazioni interessate all'attivita' del Gruppo.

ART. 7

Il direttire del Gruppo e' nominato dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

I responsabili delle linee di ricerca sono nominati dal presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

ART. 8

Il consiglio scientifico del Gruppo si riunisce quando è convocato dal direttore ovvero quando ne faccia istanza almeno un terzo dei componenti.

L'avviso di convocazione del consiglio scientifico, contenente l'ordine del giorno della riunione, è notificato otto giorni prima della riunione stessa.

Le deliberazioni del consiglio scientifico sono adottate con la maggioranza della metà più uno dei presenti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

I verbali delle riunioni del consiglio scientifico sono redatte dal segretario di seduta e vengono inviati a tutti i componenti il consiglio scientifico.

Copia dei verbali definitivi, con eventuali pareri difformi di minoranza, viene trasmessa al presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche che con proprie osservazioni le comunica al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

ART. 9

Il direttore del Gruppo:

  1. predispone gli atti da sottoporre al consiglio scientifico con le sue eventuali osservazioni e proposte;

  2. cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio scientifico;

  3. esercita le competenze amministrative proprie dei direttori dei progetto finalizzati del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

  4. esercita le competenze di funzionario delegato ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 669/1979 e delle successive norme interne di attuazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Il direttore è reintegrato dagli oneri direttamente sostenuti e opportunamente documentati per l'esercizio delle proprie funzioni, nei limiti e con le modalità della vigente normativa in materia di trasferte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 411/76, e successive modificazioni e non ha obbligo di residenza presso la sede del Gruppo.

Il direttore e' il rappresentante ufficiale del Gruppo.

ART. 10

Il Gruppo è assimilato organizzativamente e amministrativamente ad un progetto finalizzato. Ai fini della gestione amministrativa, al Gruppo si applicano le norme per l'amministrazione e la contabilità di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

ART. 11

Ove per l'espletamento dell'attività del Gruppo occorra , oltre al personale assegnato, altro personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, questo potrà essere messo a disposizione del Gruppo stesso, anche a seguito di assunzioni temporanee disposte ai sensi dell'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, utilizzando anche i fondi del Gruppo.

Al personale delle pubbliche amministrazioni che compie missioni per le esigenze del Gruppo, si applica il trattamento economico e fiscale previsto dalla normativa del Consiglio Nazionale delle Ricerche o delle amministrazioni di appartenenza.

Il personale di cui ai precedenti comma può essere dislocato presso le sedi delle unità di ricerca in relazione alla durata ed alle finalità dei programmi di queste ultime.

ART. 12

Il direttore del Gruppo assume le opportune iniziative relative alla pubblicazione e divulgazione delle conoscenze e dei risultati delle attività e delle ricerche svolte dal Gruppo.

ART. 13

La segreteria del Gruppo cura la conservazione degli atti e della documentazione relativa al lavoro svolto dal personale scientifico e tecnico con l'indicazione dei nomi dei singoli autori del lavoro.

L'archivio sarà trasferito al Consiglio Nazionale delle Ricerche al cessare dell'attività del Gruppo.

ART. 14

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano, ai fini del funzionamento del Gruppo, le norme legislative e regolamentari in vigore per il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

ART. 15

Alle spese relative alle attività del Gruppo provvede il Consiglio Nazionale delle Ricerche avvalendosi del contributo straordinario concesso dal Ministro per il coordinamento della protezione civile ai sensi del settimo comma dell'art. 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, a carico del Fondo della protezione civile e di altri fondi di natura ordinaria o straordinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma , addì 12 dicembre 1984

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica
GRANELLI

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro per la protezione civile
ZAMBERLETTI

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 17 del 21/1/1985

 



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