CNR-GNDCI-Old-statute

GRUPPO NAZIONALE PER LA DIFESA DALLE CATASTROFI IDROGEOLOGICHE
del
Consiglio Nazionale delle Ricerche
STATUTO
VISTA la Legge 24 febbraio 1992 n. 225, relativa all'istituzione del servizio
Nazionale della Protezione Civile;
VISTO il decreto del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile di
concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica in data 10 febbraio 1993 relativo all'individuazione e disciplina
dell'attività dei Gruppi Nazionali di ricerca scientifica;
VISTO in particolare l'art. 4 di tale decreto che, ferme restando le norme
relative all'organizzazione dei Gruppi Nazionali contenute nei rispettivi
decreti di costituzione, prevede che eventuali modifiche possano essere
apportate a tali norme, su proposta del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
VISTA la convenzione per l'attività di ricerca e di consulenza
tecnico-scientifica in favore del Dipartimento della Protezione Civile in
materia di rischio idrogeologico stipulata in data 23.06.1993 tra il CNR e il
Dipartimento della Protezione Civile;
VISTO il decreto interministeriale in data 12 dicembre 1984 relativo alla
costituzione presso il CNR del Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi
Idrogeologiche;
VISTA la nota n. 156597 del 14.12.1993 del Consiglio Nazionale delle Ricerche
con cui è stata trasmessa la proposta di un nuovo statuto del Gruppo
Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche;
CONSIDERATA l'opportunità di apportare integrazioni e modifiche al
citato decreto del 12 dicembre 1984;
DECRETA
ART. 1
Il Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi
Idrogeologiche d'ora in poi indicato come il Gruppo, costituito ai sensi
dell'art. 1 del decreto 10 febbraio 1993, presso il Consiglio Nazionale delle
Ricerche, d'ora innanzi indicato come CNR, opera quale Gruppo operativo del
Dipartimento della Protezione Civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.
225. Ad esso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per
i Progetti Finalizzati del CNR, tenendo tuttavia presente la peculiarità
organizzativa dei Gruppi. Ai fini della gestione amministrativa si applicano le
norme per l'amministrazione e la contabilità del CNR stesso.
ART. 2
Il Gruppo ha i seguenti compiti:
- Provvede a sviluppare interdisciplinari coordinate, indirizzate
all'acquisizione e al miglioramento delle conoscenze scientifiche, anche
attraverso indagini areali, necessarie nel settore della difesa dalle
inondazioni, dalle frane, dal depauperamento quantitativo e qualitativo della
risorse idriche sotterranee, dall'erosione costiera;
- fornisce consulenza scientifica e tecnica nel settore del rischio
idraulico-geologico (rischio di inondazione e/o depauperamento delle risorse
idriche sotterranee, di erosione costiera) ai Ministri interessati, ai Servizi
dello Stato, alle autorità regionali ed agli Enti locali, con
particolare riferimento ai programmi nazionali di protezione civile per la
previsione e prevenzione (art. 4 legge 225/92) e dell'educazione delle
popolazioni esposte ai rischi di cui sopra (art. 6 legge 225/92);
- assicura la gestione delle azioni di intervento scientifico in occasione di
emergenza idraulico-geologiche a completamento e nell'ambito delle iniziative
del Dipartimento della Protezione Civile;
- formula proposte in merito a specifici programmi di ricerca finalizzata;
- mantiene i collegamenti con le analoghe iniziative di ricerca degli altri
Paesi, promuovendo un interscambio di esperienze internazionali in questo
settore.
ART. 3
Il Gruppo agisce sulla base di elaborati per obiettivi e linee
di ricerca che tengono conto delle scelte prioritarie determinate dalla
necessità nel campo della difesa dalle catastrofi idrogeologiche ed
anche sulla base di specifiche richieste del dipartimento.
Ai programmi del Gruppo partecipano unità di ricerca coordinate
provenienti delle università, dalle amministrazioni dello Stato, dagli
enti pubblici e privati di ricerca, dalle imprese e da altri esperti della
materia.
ART. 4
Organi del Gruppo sono:
- il Presidente
- il Consiglio Scientifico
- la Giunta esecutiva.
ART. 5
Il quadro delle linee di ricerca è il seguente:
- previsione e prevenzione degli eventi idrogeologici estremi e loro
controllo;
- previsione e prevenzione degli eventi franosi a grande rischio;
- valutazione del rischio idraulico-geologico e
zonazione;
- valutazione degli acquiferi e della loro vulnerabilità;
Tali linee di ricerca possono essere aggiornate e/o modificate in base alle
esigenze del settore. Gli aggiornamenti e le modifiche sono proposte dal
Presidente del CNR, su parere del Comitato Nazionale di Consulenza per le
Scienze Geologiche e Minerarie, sentito il Consiglio Scientifico del Gruppo, ai
Ministri competenti.
Ad ogni linea di ricerca è preposto un responsabile. L'incarico di
responsabile della linea è incompatibile con tutte le altre posizioni
indicate all'art. 7.
ART. 6
Il Consiglio Scientifico ha la responsabilità
dell'indirizzo scientifico del Gruppo ed esprime pareri:
- sui programmi di attività del Gruppo con i relativi piani si
spesa;
- sull'individuazione delle unità di ricerca afferenti alle linee di
ricerca del Gruppo;
- sulla relazione annuale in ordine all'attività svolta dal Gruppo
nell'anno precedente, corredata da un rendiconto sull'impiego dei fondi avuti a
disposizione nello stesso periodo, nonché sull'attività dell'anno
successivo, con i relativi preventivi di spesa;
- sull'organizzazione e funzionamento del Gruppo,
nonché sui criteri
per la utilizzazione del personale e sul conferimento degli incarichi di
ricerca o di collaborazione tecnica e sulle proposte di eventuali assunzioni di
cui al successivo art. 11;
- sulle proposte circa la utilizzazione dei fondi ripartiti in:
- dotazione per il funzionamento del Gruppo
- assegnazione agli organi di ricerca del CNR
- contratti di ricerca da stipulare con gli organi di cui all'art. 3.
Il Consiglio indica inoltre una rosa di nominativi tra cui verranno scelti del
CNR i responsabili di linea nonché il Presidente del Gruppo.
Gli atti relativi ai punti sopraelencati sono approvati dai competenti organi
CNR, secondo le norme legislative e regolamentari del CNR stesso.
Gli atti di cui alle lettere a), b), c), nonchè il nominativo del
Presidente del Gruppo proposto, vengono trasmessi, dopo l'approvazione del CNR,
al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e
al Dipartimento della Protezione Civile.
ART. 7
Il Consiglio Scientifico è composto:
- dal Presidente del Gruppo;
- dai Direttori degli Istituti di Ricerca per la protezione idrogeologica del
CNR di Cosenza, Padova, Perugia, Torino;
- dai Responsabili delle linee di ricerca del Gruppo indicati all'art. 5;
- da un componente del Comitato Nazionale di Consulenza per le Scienze
Geologiche e Minerarie del CNR;
- da un rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica;
- da un rappresentante del Dipartimento della Protezione Civile;
- dal Capo Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali o da un Direttore di
Servizio da lui delegato;
- da due esperti indicati dal Comitato Nazionale di Consulenza per le Scienze
Geologiche e Minerarie del CNR.
Il Consiglio Scientifico è presieduto dal Presidente del Gruppo.
Alle riunioni del Consiglio Scientifico possono essere invitati esperti esterni
o rappresentanti delle Amministrazioni interessate all'attività del
Gruppo.
ART. 8
Il Consiglio Scientifico dura in carica tre anni. Esso si riunisce di
regola tre volte l'anno e, in via straordinaria, quando lo ritiene opportuno il
Presidente ovvero ne faccia istanza almeno un terzo dei componenti.
Le riunioni del Consiglio Scientifico sono convocate dal Presidente che ne
stabilisce l'ordine del giorno.
L'avviso di convocazione del Consiglio Scientifico, contenente l'ordine del
giorno della riunione, è notificato otto giorni prima della riunione
stessa.
Le deliberazioni del Consiglio Scientifico sono adottate con la maggioranza
della metà più uno dei presenti: in caso di parità prevale
il voto del Presidente.
I verbali delle riunioni del Consiglio Scientifico sono redatti dal Segretario
di seduta e vengono inviati a tutti i componenti il Consiglio Scientifico.
Le spese relative al funzionamento del Consiglio Scientifico del Gruppo come
anche quelle relative al funzionamento della Giunta esecutiva, sono a carico
della dotazione del Gruppo.
ART. 9
Il Presidente del Gruppo ha la responsabilità del
funzionamento del Gruppo.
Il Presidente:
- predispone gli atti di cui al precedente art. 6, da sottoporre al Consiglio
Scientifico, anche attestando la congruità dei finanziamenti proposti;
- sovraintende e coordina lo svolgimento dei programmi di ricerca ed assicura
che i programmi stessi vengano realizzati secondo le linee progettuali
approvate;
- cura la promozione dell'informazione per la diffusione dei risultati e
l'organizzazione di seminari e convegni;
- esercita le competenze amministrative dei direttori dei progetti
finalizzati del CNR, pur tenendo conto di quanto detto all'art. 1;
- esercita le competenze di funzionario delegato ai sensi e per gli effetti
del DPR 696/1979 e delle successive norme interne di attuazione del CNR.
Il Presidente è reintegrato degli oneri direttamente sostenuti e
opportunamente documentati per l'esercizio delle proprie funzioni, nei limiti e
con le modalità della vigente normativa in materia di trasferte di cui
al DPR n. 411/76 e successive modificazioni e non ha l'obbligo di residenza
presso la sede del Gruppo.
ART. 10
Per il coordinamento e la gestione delle emergenze, è
costituita una Giunta esecutiva composta del Presidente del Gruppo, dai
Direttori delle strutture di ricerca indicati nei punti 2, 6 e 7 e dai
responsabili delle linee di ricerca di cui all'art. 5.
La Giunta è convocata dal Presidente del Gruppo e riferisce
periodicamente sul suo operato al Consiglio Scientifico.
ART. 11
Ove per l'espletamento dell'attività del Gruppo occorra
altro personale, oltre a quello di cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986,
n. 730, questo potrà essere messo a disposizione del Gruppo stesso,
anche a seguito di assunzioni disposte ai sensi dell'art. 36 della legge 20
marzo 1975, n. 70.
Il Gruppo può anche proporre di effettuare assunzioni di personale a
contratto a termine (art. 23 del DPR 171/91) e di bandire borse di studio a
carico dei propri finanziamenti (art. 21 del Regolamento Borse di studio
approvato con DP CNR, n. 11818 del 25.11.1991, pubblicato sulla G.U. della
Repubblica Italiana n, 305 del 31.12.1991).
ART. 12
I rapporti tecnici delle singole unità di ricerca e la
documentazione nominativa del lavoro svolto dal personale scientifico e tecnico
dovranno essere conservati nell'archivio della segreteria del Gruppo.
ART. 13
Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si
applicano, ai fini del funzionamento del Gruppo, le norme legislative e
regolamentari in vigore per il Consiglio Nazionale delle Ricerche.
ART. 14
Norma transitoria e finale
Per il primo triennio di vigenza dello Statuto sarà Presidente
del Gruppo il prof. Lucio Ubertini.
Per i responsabili di linea di cui all'art. 5, valgono le designazioni
effettuate dal CNR utilizzando le rose di esperti proposte dai Consigli
Scientifici da riunione, in modo da consentire la pronta attivazione del Gruppo
all'atto dell'approvazione del nuovo Statuto.
Per gli esperti di cui all'art. 7, valgono le designazioni effettuate dal CNR.
